Pur non volendo alimentare sterili quanto inutili polemiche sulla questione dell’orario di servizio dei dirigenti scolastici, una vicenda marginale rispetto ai gravi problema della scuola italiana ma che invece sta diventando un vero e proprio pomo della discordia, occorre però fare alcune precisazioni.
Vero è che, a differenza di quanto indicato nel contratto precedente, in quello attuale non viene espresso, con un’indicazione puntuale, l’orario settimanale di lavoro dei dirigenti scolastici, ma è altrettanto vero che i controlli biometrici, indicati nell’art. 2, comma 1, del disegno di legge “concretezza”, in corso di conversione, da applicare anche ai dirigenti scolastici, si riferiscono alla verifica di un tale orario.
Infatti il comma richiamato recita: “Ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,con esclusione dei dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio2017, n.81, introducono, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 “.
Per quanto concerne l’applicazione dei sistemi di controllo ai dirigenti scolastici i quali, come ha sottolineato la ministra per la pubblica amministrazione, fanno parte della categoria dei dirigenti pubblici contrattualizzati, essa “è finalizzata non a rilevare il rispetto dell’orario di lavoro ma a rendere più trasparente la loro presenza in servizio, che è opportuno attestare anche per ragioni di sicurezza dei locali presso cui svolgono la loro attività”.
Per comprendere bene le modalità operative di un tale controllo bisognerà poi attendere le norme attuative di tale disposizione, che verranno introdotte con un successivo decreto del Presidente del Consiglio, così come indicato nello stesso comma richiamato.
I dirigenti scolastici, quali “servitori dello Stato”, non potranno dunque che attenersi a quanto al riguardo sarà normato, sottoponendosi ai controlli biometrici, quale misura finalizzata a garantire trasparenza e sicurezza.
Gennaro Capodanno
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