Sarà difficile da applicare la recentissima circolare ministeriale 156 che fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di comunicazione dei risultati degli scrutini di fine anno.
La circolare ricorda infatti che le scuole debbono adottare "idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami".
La pubblicazione dei risultati finali, infatti "non va considerato – si legge nella circolare – come un atto a se stante, di carattere meramente burocratico, ma come momento conclusivo di una continua e proficua collaborazione tra scuole e famiglie da incentivare e rendere sempre più intensa e partecipata nel futuro".
Le scuole potranno decidere autonomamente come affrontare il problema, ma il Minestro della Pubblica Istruzione suggerisce di "rendere visionabili le votazioni riportate dagli alunni non promossi in locali della scuola non aperti al pubblico, a cui far accedere solo i diretti interessati o i genitori dei minori".
Le motivazioni – esplicite e implicite – addotte dal Ministero sembrano abbastanza chiare anche se non del tutto condivisibili: è indubbiamente vero che esporre al pubblico voti e giudizi particolarmente negativi può essere sgradevole sia per lo studente sia per la scuola ma forse dovremmo chiederci se ai nostri ragazzi vada insegnata solamente la corsa verso il successo e non anche l’accettazione dell’insuccesso.
E poi, in ogni caso, vi sono difficoltà pratiche da non sottovalutare: i programmi informatizzati che producono i "tabelloni" conclusivi (compresi quelli ufficiali in dotazione alle scuole) non consentono di escludere dalla stampa gli esiti degli studenti bocciati; a questo punto dell’anno, a poche ore dall’inizio degli scrutini stessi, rivedere procedure e modalità di comunicazione alle famiglie non sarà semplice; e infine, preavvertire le famiglie potrebbe comportare ritardi nella pubblicazione dei risultati.
Ma di questo ultimo problema è ben consapevole anche il Ministero che così conclude la circolare: "E’ ovvio che la pubblicazione degli scrutini potrà essere disposta anche in un momento non immediatamente successivo alla conclusione degli scrutini stessi, entro un lasso di tempo ragionevole, che consenta di effettuare la/le comunicazioni occorrenti".