“Firmato il decreto sulla carta elettronica dei docenti. Cinquecento euro per la loro formazione”. Così il premier pubblica in un post su Twitter la firma al dispositivo incluso nella riforma.
“Un’altra misura concreta de La Buona Scuola”. Gli fa eco, in un tweet, è il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini.
Nel decreto si indica come data limite il 31 agosto 2016 la rendicontazione attraverso cui ogni docente potrà dimostrare “l’effettivo utilizzo della somma con le finalità” formative svolte. Se ciò non dovesse avvenire, “la somma è recuperata con l’erogazione riferita all’anno scolastico 2016/17”.
L’importo dei 500 euro dovrebbe essere collocato direttamente nello stipendio dei docenti di ruolo (i precari sono esclusi). Ricordiamo che la formazione dei docenti, come previsto dalla riforma, la Legge 107, prevede un “importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, che servirà, tra le altre cose, “per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento”.
Nelle prossime ore pubblicheremo i dettagli del decreto firmato dal premier.
https://twitter.com/matteorenzi/status/646258150425931776
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Ecco i commi 121-122-123 della legge n. 107 del 13 luglio 2015
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonchè le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015.
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