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In arrivo il curriculum dello studente

Gli studenti possono raccogliere tutte le loro esperienze didattiche, creare un profilo sul Portale unico e costruire il loro curriculum scolastico, un vero e proprio biglietto da visita.

Il curriculum dello studente è una delle novità previste dalla legge 107/2015, precisamente il comma 28, per quanto riguarda il Percorso formativo, insegnamenti opzionali, curriculum e identità digitale dello studente.

Il curriculum dello studente sarà composto da tutte le discipline previste dall’istituto e dagli insegnamenti opzionali, per il momento presenti solo alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di scuola.

Gli insegnamenti opzionali saranno inseriti in base alla quota di autonomia e la flessibilità della scuola, anche se la loro reale attivazione dipenderà dai posti di organico dell’autonomia assegnati dal Pof triennale e dalla disponibilità finanziaria.
Il curriculum dello studente deve contenere tutte le informazioni del percorso scolastico curriculare ed extra – curriculare, comprese le esperienze volontarie e opzionali.
Per cui, nel profilo dei ragazzi, saranno delineate le competenze acquisite, gli insegnamenti opzionali, le esperienze legate all’alternanza scuola – lavoro e altre attività come quelle culturali, artistiche, musicali e sportive.
Si tratta quindi di un report dettagliato che andrà a definire gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, le lacune da colmare e le competenze acquisite.
La flessibilità sarà uno dei caratteri distintivi del curriculum dello studente, in modo da contenere le informazioni necessarie in merito all’alunno in rapporto ai programmi specifici delle scuole, che se da un lato devono essere uniformate agli standard del progetto, dall’altro bisogna adattarle alle singole necessità degli istituti.
La parte centrale risiede nel fatto che il curriculum sarà associato ad una identità digitale dello studente, ovvero un profilo sul Portale unico contenente i dati più importanti di questo.
Le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad una identità digitale sono disciplinate dal decreto ministeriale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Inoltre “le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze”. 

Uno degli scopi principali del curriculum dello studente risiede nel fatto che questo sarà utilizzato sia agli esami di stato, come riferimento e consultazione di cui tenere conto ai fini del voto finale, ma anche (e soprattutto) per l’orientamento al lavoro, utile le scelte future dello studente e come presentazione o referenza per colloqui lavorativi.

Fabrizio De Angelis

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