Home Archivio storico 1998-2013 Personale In Calabria respinto il pensionamento coattivo di 26 dirigenti scolastici

In Calabria respinto il pensionamento coattivo di 26 dirigenti scolastici

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La sentenza toglie alla pubblica amministrazione la facoltà di legittimare il collocamento a riposo d’ufficio nei confronti del dipendente che compie 65 anni (limite ordinamentale) contro il parere avverso dello stesso, a prescindere dal controllo del perfezionamento entro il 31/12/2011 dei requisiti previgenti la riforma Fornero per poter accedere alla pensione di anzianità.
Viene altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a restare in servizio sino al compimento di 66 anni, e cioè il successivo limite anagrafico per poter usufruire del trattamento di vecchiaia previsto dall’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011.
Il pronunciamento del Tar Lazio si pone in netto contrasto con i più recenti pareri della Funzione Pubblica (13264/2013 e 15888/2013) riguardanti l’obbligo previsto per le Amministrazioni di risolvere il rapporto lavorativo non oltre il compimento del limite ordinamentale di 65 anni d’età, fatta eccezione per l’eventuale biennio di trattenimento ai sensi del D.L.vo n. 503/1992.
A tal proposito il Tar della Calabria rincara la dose attraverso un’ordinanza collegiale della Seconda Sezione del Tar Calabria – Catanzaro n. 320 del 4 luglio 2013, con la quale respinge l’istanza di sospensiva presentata da dieci vincitori del concorso 2011 a Dirigente scolastico per ottenere l’annullamento della decisione adottata dall’Usr competente per territorio di non procedere al pensionamento coattivo di ventisei dirigenti scolastici ancora in servizio effettivo. Il risultato finale è quello di far slittare l’inserimento nei ruoli della dirigenza scolastica per chi è presente nella graduatoria di merito dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici svolto in Calabria