L’assenza dal lavoro per malattia pone a carico del dipendente ammalato una serie di obblighi, tra i quali il dovere di comunicare lo stato di malattia.
Il CCNL 2007, all’art. 17 commi 10 e 13, impone al dipendente di comunicare all’istituto scolastico o educativo in cui presta servizio la sua condizione di temporanea infermità, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.
L’assenza per malattia deve essere comunicata alla scuola in cui il dipendente presta servizio, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
FAC SIMILE CON RICHIESTA DI ASSENZA (clicca qui)
La tempestiva comunicazione dell’inizio della malattia ha plurime finalità: da una parte contribuisce a giustificare l’assenza dal lavoro (ma successivamente a tale comunicazione il dipendente è tenuto a giustificare l’assenza con certificato medico), dall’altra consente al datore di lavoro di ovviare alle difficoltà e ai disagi generati dall’assenza del dipendente ammalato e infine permette l’attivazione degli strumenti di controllo volti ad accertare l’effettività della malattia.
Il periodo di comporto è il periodo di assenza per malattia durante il quale il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tale periodo, ai sensi dell’art.17, comma 1, del CCNL 2007, è di 18 mesi.
Inoltre, in casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne faccia richiesta, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Così come segnala l’ARAN, il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è disciplinato dall’art. 17, comma 8 del CCNL 2007:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,
al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
Superato il periodo previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e
senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Segnala inoltre l’Aran che, in materia di trattamento economico delle assenze per malattia, le previsioni contrattuali sono integrate dalle disposizioni dell’art. 71, comma 1,
del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 riguardante
la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia, e dalle
circolari applicative emanate dal Dipartimento della funzione pubblica: n. 7 del
17/07/2008, n.8 del 5/09/2008, n.1 del 30/04/2009, n. 7 del 12/11/2009, n. 8
del 19/07/2010 e n. 10 del 01/08/2011.
Il personale della scuola, assunto a tempo determinato, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Il personale coinvolto ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, “alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui, retribuiti al 50%”.
Anche per tale personale vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.
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