Possibile avere una classe di 14 alunni dei quali 10 con disabilità certificate dalla Legge 104/1992? Sì, è quanto accade in una scuola di Catania, l’Istituto Comprensivo Fontanarossa, a testimonianza del fatto che alcuni territori, se isolati geograficamente e fortemente svantaggiati sotto il profilo del disagio socio-economico, necessitano di ulteriori strutture scolastiche e maggiore organico.
Ne abbiamo parlato con la dirigente scolastica Concetta Patrizia Tumminia, che, intervistata dalla Tecnica della Scuola, ci ha spiegato, peraltro, che “in un territorio con un disagio socio-culturale ed economico importante, una disabilità lieve diventa negli anni una disabilita grave, in quanto certe situazioni si cronicizzano”. Quello che i tecnici chiamano articolo 3 comma 1 (in relazione alla Legge 104) diventa quindi presto un articolo 3 comma 3.
Ma quale didattica è possibile in queste classi? Quanti insegnanti di sostegno sono assegnati per ogni alunno? Come si lavora dentro un’aula dove ogni giorno, accanto all’insegnante curriculare, ci sono 4 o 5 docenti di sostegno e 10 alunni con disabilità? Una sfida di cui la dirigente ci parla a lungo, con passione e grande dettaglio di informazioni.
Le scuole nuove del Ministro Patrizio Bianchi, insomma, dovranno partire da qui, dalle realtà in cui l’inclusione non è un’opzione didattico-pedagogica, ma il principale strumento del fare scuola, il senso ultimo di ogni intervento educativo, cui destinare ogni risorsa a disposizione.
In questi territori prima che in altri, insomma, dovremmo immaginare la rinascita dell’architettura scolastica, che sperimenti l’evoluzione degli spazi in aule flessibili, adeguate alla contaminazione, a diventare altro da sé, magari dotate di pareti che si spostino, ad esempio, per permettere a due classi di entrare in contatto (aule comunicanti), grazie a una grande variabilità delle configurazioni.
Ma è legittimo avere un numero elevato di alunni con disabilità in una stessa classe? Chiariamo cosa prevede la legge.
La formazione delle classi e il numero di alunni per classe sono questioni disciplinate dal DPR 81/09, che stabilisce un numero massimo di alunni totali laddove vi siano, in classe, bambini/ragazzi con disabilità, numero che non deve superare i 20 alunni, con possibili deroghe fino al 10%. Insomma, il Ministero non indica quale sia il numero massimo di alunni con disabilità in una classe, ma qual è il numero massimo totale di alunni, in presenza di soggetti con disabilità.
Tuttavia, è anche vero che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n.926/2007 ha stabilito che la possibilità di inserire nella stessa classe più di un alunno disabile deve essere considerata come soluzione residuale e comunque praticabile solo nei casi di handicap lieve.
Su questo stesso argomento si è espressa anche la Fand (Federazione tra le associazioni nazionale di disabili), secondo la quale per una didattica realmente formativa e inclusiva non dovrebbero esservi più di due alunni con disabilità all’interno di classi con non oltre 20 alunni totali.
In ogni caso, la gestione dell’integrazione scolastica nelle scuole statali e in quelle paritarie spetta al dirigente scolastico, che in accordo con gli uffici territoriali definirà anche il numero dei disabili per classe nel proprio istituto. Lo spiegano le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, valide per le scuole di ogni ordine e grado.
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