Un alunno portatore di un handicap grave non può frequentare una classe dove sono presenti altri alunni diversamente abili. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 9926 del 2007, ha accolto il ricorso della famiglia di un alunno portatore di handicap contro il Ministero della pubblica istruzione e contro la scuola primaria statale che aveva inserito il bambino in una classe formata da ventidue alunni tra cui un altro alunno disabile.
Il Tribunale amministrativo regionale ha specificato che quando in una classe vi è già un alunno con problemi o patologie importanti non è possibile ammetterne altri: il Tribunale ha anche accolto la richiesta del diritto dell’alunno portatore di handicap grave ad essere affiancato da un assistente educativo per supportarlo sia nell’apprendimento che nell’assistenza igienica.
“La gravità della condizione del figlio dei ricorrenti – si legge nella sentenza del Tribunale del Lazio – era, da sola, tale da non tollerare altre presenze nell’ambito del gruppo, e comunque si rileva come in base alla descrizione della situazione, anche le condizioni riferite dalla scuola dell’altro bambino non sembravano assumere il carattere della lievità (“immaturità globale dei prerequisiti” per l’apprendimento “in un’organizzazione borderline“)”.
Nella sentenza si rileva inoltre “che la classe era formata da 22 alunni, per cui era stato anche violato il secondo periodo del ricordato secondo comma dell’art. 10 del D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per cui “Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazioni di handicap sono costituite con non più di venti iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi”.
La possibilità di far coesistere due alunni diversamente abili nella stessa classe iniziale sarebbe ammessa, ma solo se entrambi siano portatori di handicap lievi e sempre comunque che il gruppo-classe non superi le venti unità.
n conclusione, per il Tar del Lazio l’alunno portatore di handicap grave ha diritto “rispettivamente ad essere l’unico alunno handicappato della classe ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 141/1999; ad usufruire un Aec specializzato; ad avere un assistente all’igiene a lui specificamente dedicato”.
Quest’anno in Italia il numero di alunni portatori di handicap certificati ha raggiunto il massimo storico di quasi 180.000 unità (nel 2006 erano 172.000): negli ultimi tre anni, in particolare, il loro numero è aumentato costantemente del 5%. Il giudizio del Tribunale regionale è di non poca rilevanza perché potrebbe costituire un importante riferimento in tutte quelle situazioni di richiesta agli Usp, da parte delle famiglie, di sdoppiamento di classi in presenza di alunni diversamente abili gravi. Per il ministero della Pubblica Istruzione si verrebbe così a creare un problema ulteriore sul fronte degli organici (che invece nelle intenzioni del Governo andrebbero ridotti di 33.000 unità nei prossimi tre anni).