L’emanazione del decreto con il quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito autorizza l’avvio dell’VIII ciclo TFA (Tirocinio Formativo Attivo) dovrebbe essere imminente in considerazione dei tempi tecnici con i quali i singoli atenei devono organizzare le prove preselettive.
Il decreto di prossima pubblicazione, con riferimento al D.M. n° 92 del 2019, oltre a autorizzare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, dovrà indicare:
• i posti assegnati a ogni singolo ateneo per ordine di scuola;
• le date entro cui si devono svolgere i test preselettivi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno;
• le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale;
• la data entro cui dovranno concludersi i percorsi dell’VIII ciclo;
oltre a definire se possono partecipare i docenti precari con 3 anni di servizio.
In relazione ai 90.000 mila posti autorizzati dal MEF nel 2021 e considerato che nei due ultimi cicli VI e VII sono stati autorizzati 47.874 posti, per l’VIII ciclo è auspicabile che siano autorizzati tutti i 42.126 posti residuati, al fine di sanare la forte carenza di docenti specializzati sul sostegno in relazione al numero degli alunni disabili presenti nelle nostre scuole.
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive per docente di sostegno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
• abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
• diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Fermo restante che la procedura è diversificata per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è necessario avere uno dei seguenti titoli: abilitazione specifica su una delle classi di concorso del relativo grado, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente più 24 CFU/CFA .
Fino all’anno scolastico 2024/2025 saranno ammessi con il semplice diploma, per gli anni scolastici successivi dovranno avere i titoli di accesso uguali ai docenti dell’ordine di scuola secondaria.
Per acquisire il titolo di specializzazione sul sostegno gli aspiranti dovranno superare tre prove così articolare:
La prima prova prevista, della durata di due ore, consiste in un test a risposta multipla costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui solo una corretta; dei 60 quesiti almeno 20 sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Superano il test e accedono alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili autorizzati per ogni ateneo.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, oltre ai soggetti in possesso della legge 104/92, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
I candidati non ammessi in un ateneo, se lo ritengono opportuno, possono fare domanda in atenei nei quali la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, sino a esaurimento dei posti disponibili.
I candidati che superano la prova preselettiva saranno ammessi a sostenere una o più prove scritte e successivamente una prova orale. Ciascuna prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. Fermo restante che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre a determinare il punteggio complessivo con cui si è stato inseriti nella graduatoria di merito.
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