Home Archivio storico 1998-2013 Attività parlamentare In G.U. la direttiva sui Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica

In G.U. la direttiva sui Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica

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Il testo della direttiva 

Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse integralmente richiamate nel presente dispositivo, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio provvede ad assegnare agli enti locali e alle regioni, nel limite complessivo di euro 38 milioni a valere sulle risorse iscritte quali residui di stanziamento ai sensi dell’art. 275 comma 1 lettera f) del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nei capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 dello stato di previsione di questo Ministero, secondo le modalità sotto indicate ed entro i limiti della presente direttiva, appositi contributi dedicati a cofinanziare interventi di edilizia scolastica, come di seguito specificati, da realizzarsi tramite lo strumento del fondo immobiliare.
2. Sono ammessi ai contributi gli interventi finalizzati alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, destinato all’istruzione statale, comprensivi anche di interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi attraverso lo strumento del fondo immobiliare, costituito da una Società di gestione del risparmio appositamente individuata dall’ente locale o dalla regione con procedure ad evidenza pubblica, a cui saranno conferiti e/o apportati immobili da valorizzare, aree pubbliche per nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.
3. Ai fini dell’accesso ai suddetti contributi, a pena di decadenza, gli enti locali/regioni devono presentare espressa richiesta, sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale – esclusivamente all’indirizzo di Pec: [email protected] – entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, specificando l’importo del contributo richiesto ed inviando il modello di protocollo di intesa, allegato A, debitamente compilato, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli interventi da realizzare ed il relativo costo totale.
4. Il contributo è concesso secondo lo stretto ordine cronologico di ricevimento delle richieste, come risultante dalla data e dall’orario della PEC, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le finalità di cui alla presente direttiva e, per ciascun ente locale/regione, non può eccedere il 25% del costo totale previsto per la realizzazione degli interventi nè essere superiore a quanto richiesto e, comunque, superare l’importo complessivo di 5 milioni di euro.
5. Gli enti locali e le regioni che, a fronte di quanto indicato nei precedenti commi, hanno titolo al contributo, dovranno successivamente sottoscrivere con il Miur, nel termine che sarà loro rispettivamente comunicato, il modello di protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, vincolandosi in tal modo formalmente all’osservanza degli impegni in esso contenuti. 

Art. 2 
1. Successivamente, con proprio decreto, pubblicato sul sito INTERNET www.istruzione.it, il Direttore generale per la politica finanziaria ed il bilancio indica agli enti locali e alle regioni, che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui al precedente art. 1, termini e modalità per l’effettiva assegnazione ed erogazione dei contributi di cui alla presente direttiva.
Roma, 26 marzo 2013 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Francesco Profumo

(In G.U. n. 81 del 6/4/2013)