Categorie: Personale

In Gazzetta Ufficiale il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Approvato l’8 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri, è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, recante Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 19 giugno, regola in sostanza i doveri minimi di diligenza, lealtà,imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Tra gli aspetti più “curiosi” segnaliamo l’art. 4 che riguarda “Regali, compensi e altre utilità”: i dipendenti della p.a. non dovranno chiedere e accettare, per sé e per altri, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore. Per modico valore si intende, in via orientativa, 150 euro, anche sotto forma di sconto.
Inoltre, il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
Ma le disposizioni non si limitano a questo: l’art. 5 regola la partecipazione ad associazioni e organizzazioni. Il dipendente deve infatti comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. La norma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
E sempre nell’ambito delle comunicazioni, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, deve informare per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Lara La Gatta

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