In particolare, il Collegio è intervenuto sulla questione della competenza a decidere in materia di pubblico impiego, dall’instaurazione del rapporto fino all’estinzione: “salve le ipotesi c.d. di provvedimenti macro organizzatori, – leggiamo nella sentenza – il giudice competente a conoscere le controversie in materia di pubblico impiego è il giudice ordinario”.
La causa verteva sulla richiesta, avanzata da una docente innanzi al Tar dell’Abruzzo, di annullamento delle dotazioni organiche della scuola secondaria di secondo grado della provincia di L’Aquila per l’a.s. 2004-2005 adottate su proposta del Centro servizi amministrativi di L’Aquila e delle operazioni di mobilità dei docenti di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado sempre della medesima provincia. Il Tar ha respinto il ricorso dell’appellata, la quale ha dedotto poi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel richiamare una recente sentenza, il Supremo Collegio ha affermato che dall’art. 68 del D.Lgs n. 29/1993 sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all’estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici.
A tale proposito, lo stesso Collegio evidenzia come la concorde giurisprudenza di primo grado civile ed amministrativa abbia condivisibilmente ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario anche in materia di sindacato dei criteri di assegnazione di cattedre a personale docente di ruolo (altresì ritenendo, sotto altro profilo, che “la pretesa, concernente l’annullamento del provvedimento del dirigente del liceo scientifico in assegnazione delle cattedre di matematica e fisica, con specifico riferimento all’assegnazione al corso sperimentale per la sola fisica, riguarda questioni attinenti al rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., devolute al giudice ordinario”).
Nel caso di specie, dunque, il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del Tar e per converso la giurisdizione del giudice ordinario.