Categorie: Concorso Dirigenti

In Toscana annullato il concorso a dirigente scolastico

Sentenza decisa per l’annullamento del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 prot. 5154 del 15/5/2012 con il quale sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13/7/2011.
La motivazione dell’annullamento è stata la regola generale dei collegi perfetti in materia di funzionamento delle commissioni di concorso. Infatti secondo il giudizio del Tar Toscana in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l’attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale, per così dire, riferisca agli altri.
Nel caso specifico del concorso a Ds toscano la Commissione esaminatrice nella sua composizione originaria, risulta aver stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: “la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”. Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che “la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28/12/2011”, e lo stesso vale per la commissione nella mutata composizione, nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012.
Per tali ragioni Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, condannando l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge. 
il link per leggere tutta la sentenza

Aldo Domenico Ficara

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