A oggi le regioni che hanno pubblicato le graduatorie di merito finali del concorso a Dirigenti scolastici, attraverso i siti web degli Usr competenti per territorio, sono sette e precisamente: Marche, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Piemonte, Calabria e Veneto.
Quindi oltre un terzo delle regioni in cui si è svolto il concorso sono arrivate in fondo all’iter procedurale.
Giunge notizia, però, che in Umbria il concorso è stato momentaneamente bloccato da dieci sentenze del Tar che sono favorevoli a 23 aspiranti Ds ricorrenti.
Infatti, il Tar dell’Umbria non ha interamente annullato il concorso, ma ha imposto alla commissione di riconvocarsi per corredare l’attribuzione dei punteggi agli elaborati di specifiche motivazioni, riferite a ciascun criterio o descrittore, utili a dare conto delle votazioni attribuite nel range numerico (da 1 a 30) attribuito.
Da tale operazione potranno derivare la modifica dei punteggi e la valutazione degli elaborati, con ogni conseguenza in ordine all’ammissione di parte ricorrente alla prova orale.
Gli avvocati che hanno difeso i ricorrenti sottolineano il fatto che la valutazione suppletiva richiesta non può essere rifatta dalla stessa commissione, perché cadrebbe l’indispensabile criterio di segretezza, visto che i lavori dei candidati ricorrenti non hanno più scritto solo un codice identificativo, ma hanno un nome e cognome.
A seguito di queste sentenze, la graduatoria di merito degli idonei, pubblicata alla fine di giugno dopo la conclusione degli orali, è da considerarsi nulla.
Si vuole evidenziare che le sentenze del Tar dell’Umbria, relative alle griglie di valutazione utilizzate, creano un precedente che potrebbe riaccendere le possibilità di ricorso, da proporre in appello al Consiglio di Stato, dei ricorrenti del Piemonte.
In Piemonte, infatti, la griglia di valutazione della seconda prova scritta è stata elaborata in trentaduesimi e non in trentesimi come previsto dal bando concorsuale.