Categorie: Personale

In una scuola di Napoli viene disapplicato il contratto di mobilità

Una docente ci chiede: “Posso inserire un titolo culturale nella graduatoria interna d’Istituto che è stata già pubblicata? La scuola dice di no!”.

In buona sostanza in una scuola secondaria di I grado di Napoli, le graduatorie interne d’Istituto sono state già pubblicate a marzo, e ad una docente che chiede di integrare un titolo culturale di specializzazione biennale acquisito il 23 aprile 2017, viene detto che i termini della domanda per l’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto sono scaduti, quindi, i 5 punti del titolo culturale, potranno essere aggiornati soltanto il prossimo anno scolastico. La scadenza a cui si riferisce la scuola è quella indicata in una circolare interna della dirigente scolastica, che imponeva come data ultima per la presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, il 10 febbraio 2017.

In tal caso la scuola sta agendo in malo modo, in quanto viene disapplicato il Contratto sulla mobilità 2017/2018, così facendo non si consente ad una docente di inserire il titolo culturale che le consentirebbe di avere 5 punti in più in graduatoria interna ed evitare il possibile soprannumero.

Infatti leggendo il comma 3 dell’art.21 del CCNI mobilità 2017/2018, si comprende che  i dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 – sistema delle precedenze – del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

L’O.M. 221/2017 sulla mobilità ha fissato come data ultima di presentazione della domanda di trasferimento il 6 maggio 2017. Quindi non solo la dirigente scolastica della scuola di Napoli ha errato a pubblicare anzitempo le graduatorie, cosa che avrebbe dovuto fare dal 7 al 21 maggio, ma compie un ulteriore errore nel non integrare il punteggio riferito al titolo culturale presentato dalla docente.

Lucio Ficara

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