Con l’inizio del 2016 dovrebbero essere finalmente riattivati i flussi telematici per trasmettere i nominativi del personale ATA titolare di posizione economica dal 2011 e mai retribuiti per questa funzione.Finirà, dunque, l’assurda situazione in cui si trova categoria di dipendenti senza tuttavia la certezza che il lavoro svolto sia riconosciuto nella sua totalità.
Da comunicazioni sindacali apprendiamo che la retribuzione accessoria sarà liquidata solo a decorrere da gennaio 2015 e non a partire dalla data in cui ciascuno ha acquisito il diritto, svolgendo prestazioni aggiuntive, e ciò in base a regolare contratto conferito dalla scuola di servizio.
Il periodo cruciale lasciato in sospeso è quello compreso tra settembre 2011 e agosto 2014. Il CCNL Scuola del 7 agosto 2014 aveva previsto il riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1° settembre 2011 – 31 agosto 2014, in favore del personale ATA che era già conosciuto al sistema.
Questo emolumento fu concordato per superare l’incresciosa situazione determinatasi dal fatto che le posizioni economiche come gli scatti stipendiali erano stati liquidati in vigenza dei vincoli posti dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78/2010.
Il sollevamento generale di indignazione conseguente alla richiestadi recupero delle somme già erogate al personale fu determinante al fine del riconoscimento dell’emolumento una tantum.
Ancora 3000 lavoratori ATA, titolari di posizione economica con decorrenza 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, rivendicano il diritto all’emolumento una tantum dovuto per le prestazioni lavorative rese.
Le ragioni sono semplici ed evidenti: i loro nominativi all’epoca della vicenda non erano stati trasmessi al MEF a causa della disattivazione della funzione telematica, con la conseguenza della mancata erogazione del beneficio economico mensile e dell’una tantum in seguito.
La disparità di trattamento tra il personale che ha goduto del riconoscimento del beneficio economico e il personale che invece, a causa della mancata trasmissione, non ha percepito nulla è palese e vergognosa.
Condizione sine qua non per ottenere il pagamento è: aver superato un concorso (o essere individuati beneficiari in base ad una graduatoria a scorrimento fatta dagli USP AT) ed aver svolto il lavoro (la prestazione aggiuntiva dovuta) e non la trasmissione dei dati, mai avvenuta e non addebitabile, quindi, ai lavoratori….
A ragione, pertanto, rivendichiamo il riconoscimento dell’emolumento a tutto il personale che è stato lasciato da parte solamente per la mancata esecuzione di un’operazione prettamente tecnica che non può rappresentare un principio giuridico di esclusione.
Ancora una volta sollecitiamo i sindacati a rappresentare le nostre ragioni nelle sedi opportune ed a chiedere conto nei prossimi incontri (il primo previsto per il 23 dicembre sul tema degli ambiti territoriali) del mancato pagamento degli stipendi ai supplenti e delle posizioni economiche.
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