Questo mese di agosto, per molti dirigenti scolastici, è il mese in cui si lavora per formare le classi dell’anno scolastico 2018/2019. Si formano anche i consigli di classe e il relativo ruolo di coordinatore di classe.
Il Dirigente Scolastico, una volta chiuso il periodo di iscrizione degli studenti acquisito l’organico 2018/2019, ha il compito di definire, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, le classi iniziali di ciclo delle scuole, rispettando le scelte degli iscritti, il piano dell’offerta formativa e seguendo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, comma 2 e 3, Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15.
Inoltre bisogna tenere conto che con l’introduzione dell’organico dell’autonomia, ai sensi del comma 63 della legge 107/2015, il dirigente scolastico può utilizzare al meglio tutti i docenti dell’organico di potenziamento che sono a disposizione della scuola oltre il reale numero delle classi.
La normativa dei numeri che formeranno le classi per il 2018/2019 resta simile a quella degli anni passati, per cui le promesse elettorali della riduzione a 22 alunni per classe sventolata dal M5S, quando si pronunciava contro le classi pollaio, è rimasta lettera morta per l’anno scolastico 2018/2019.
Entro i primi di settembre, attendendo anche le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, saranno completati i consigli di classe che lavoreranno nell’anno scolastico 2018/2019.
Molti sono i dirigenti scolastici che durante le ferie mettano a punto lo schema dei Consigli di classe e dei Coordinatori di tali Consigli. Un lavoro certosino che deve tenere conto dei criteri deliberati, sotto indicazione del Collegio dei docenti, dal Consiglio di Istituto di ogni singola scuola.
Tutto si svolge nel massimo riserbo e verrà poi socializzato in seno al Collegio dei docenti ai primi giorni di settembre 2018.
È necessario sottolineare che il ruolo di coordinatore di classe, che in assenza del dirigente scolastico è delegato a fare il Presidente dello stesso Consiglio, non è obbligatoria, ma è soggetta alla libera accettazione dello stesso docente.
Quindi il docente nominato d’ufficio coordinatore di classe, se volesse dimettersi da tale nomina, può farlo tranquillamente facendo una semplice domanda di dimissione. Il coordinamento è un incarico aggiuntivo a quelli obbligatori previsti dagli artt.28 e 29 del CCNL 2006/2009 della scuola, quindi proprio per il fatto che si tratta di incarico aggiuntivo non è obbligatorio.
Il ruolo di Presidente del Consiglio è invece obbligatorio. Infatti in caso di assenza del Ds da un Consiglio di classe o da uno scrutinio di fine quadrimestre, è obbligatoria la nomina di un Presidente del Consiglio di classe.
Non è possibile dimettersi, salvo impedimenti oggettivi, dall’incarico di Presidente e Segretario verbalizzante del Consiglio di classe. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un Consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del Consiglio lo presiederà. Tra i compiti delegati al coordinatore di classe c’è anche quella di ricoprire la funzione di Presidente. Le funzioni di coordinatore e Presidente del Consiglio di classe, possono essere ricoperti dalla stessa persona, ma restano funzioni distinte.
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