Il Ministero ha fornito indicazioni in merito all’attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dall’a.s. 2021/22.
Una nota del 9 giugno ricorda che la materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall’articolo 19 e dall’articolo 25 del decreto legislativo165 del 2001 nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, nonché nell’articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca – sottoscritto in data 08/07/2019.
L’articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”.
L’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”;
L’articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.
L’assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell’ordine previsto dall’articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.:
a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.
b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o
sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale.
c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.
d) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale.
e) Mutamento d’incarico in casi eccezionali.
f) Mobilità interregionale.
Per l’a.s. 2021/2022, entro il 21 giugno deve essere presentata:
Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizionedi stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incaricosindacale o rientro dall’estero.
Entro il 5 luglio 2021 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande per le quali è rilasciato l’assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione.
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