Resta, in ogni caso, impregiudicata in capo all’Ufficio di Ambito Territoriale e non demandabile ad altri soggetti la potestà di individuazione del personale al quale è conferito l’incarico di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 55, comma 5, del C.C.N.L. 2019 – 2021 del 18.01.2024.
Il chiarimento è contenuto nella nota 131650 del 29 agosto 2024, con la quale viene ribadito che non esiste alcuna discrezionalità da parte dell’Ambito territoriale, e neppure del Dirigente scolastico delegato, al conferimento dell’incarico. Il che significa – come ribadito dalla FLC CGIL – che non esiste alcuna valutazione, da parte del DS delegato, del lavoro svolto dal DSGA.
L’unica delega possibile è la delega di firma. Il MIM infatti precisa che è facoltà dell’Ambito Territoriale, “per ragioni di opportunità e di semplificazione organizzativa, conferire ai dirigenti scolastici una mera delega di firma, fenomeno di sostituzione materiale che non attribuisce in capo al delegato alcun margine di discrezionalità operativa“.
C'è molta delusione per le misure sulla scuola inserite nella legge di bilancio approvata oggi…
Ha fatto bene il ministero dell'Istruzione a non riprogrammare le prove concorsuali del 2022 (per…
Questa mattina, venerdì 20 dicembre, a Zagabria, in Croazia, un 19enne ha fatto irruzione in…
Un docente su due è favorevole a non appesantire il carico di lavoro degli studenti…
Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni…
L’istituto tecnico G. Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, una delle istituzioni più all’avanguardia…