Con l’ordinanza 9983/2019 la terza sezione civile della Corte di cassazione ha indicato i criteri per valutare la responsabilità delle scuole nel caso uno studente sia vittima di un incidente durante l’ora di educazione fisica.
Cosa è necessario per declinare le responsabilità
La suprema corte, infatti, –riporta Il Sole 24 Ore– partendo dal principio secondo cui, nel caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola, non è sufficiente avere incluso nel programma e fatto svolgere una gara sportiva, ma è altresì necessario:
a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
A questi presupposti si correlano due criteri:
1) sussiste responsabilità civile allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere o con una violenza incompatibile con le caratteristiche proprie del gioco, anche se non vi sia stata violazione delle regole; non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nella sua alea normale;
2) spetta allo studente leso dare prova dell’illecito commesso da altro studente mentre è a carico della scuola provare l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività, e predisporre cautele adeguate affinché possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.
Se la scuola ha assolto il suo dovere
La Cassazione ravvisa che se la scuola ha fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui è tenuta, proprio in quanto l’incidente si verifica con modalità tali da non potere essere impedito, come tale rientra nel consueto rischio proprio di ogni attività sportiva.