In questo periodo dell’anno le istituzioni scolastiche sono impegnate nella elaborazione dei PEI provvisori per l’a.s. 2024/2025 e delle sezioni conclusive dei PEI per l’anno scolastico in corso.
L’art. 7, comma 2, lettera g) del d.lgs n. 66/17, dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno, le istituzioni scolastiche sono tenute a redigere, in via provvisoria i PEI, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo.
È quindi, in tale fase dell’anno scolastico, che i GLO sono impegnati tanto a redigere le sezioni conclusive dei PEI che i PEI provvisori (Sezioni 11 e 12).
Con nota del 24 maggio 2024 il MIM spiega che i PEI provvisori devono essere compilati per i soli alunni neoiscritti, oltre che per quelli già frequentanti per i quali viene accertata, successivamente all’iscrizione e nel corso della frequenza, la condizione di disabilità, allo scopo di definirne le proposte di sostegno didattico o di altri supporti, utili per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo.
Conseguentemente, le istituzioni scolastiche provvedono a proporre il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta, nonché il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, per l’anno successivo.
Il D.I. 153/2023 ha disposto che “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la
predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.
Pertanto, nelle more dell’adozione del Profilo di funzionamento e del completo adeguamento del SSN alle disposizioni delle Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS, le istituzioni scolastiche dovranno:
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