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Inclusione scolastica, importanti chiarimenti per la compilazione del PEI: scadenza 30 giugno 2024

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In data 24 magigo il Ministero ha pubblicato una nota con la quale ha fornito indicazioni in merito alla elaborazione dei PEI provvisori per l’a.s. 2024/2025 e alle sezioni conclusive dei PEI per l’anno scolastico in corso.

Ricordiamo, in proposito, che l’art. 7, comma 2, lettera g) del d.lgs n. 66/17, dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno, le istituzioni scolastiche sono tenute a redigere, in via provvisoria i PEI, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo.

La nota ha richiamato il D.I. 153/2023, il quale ha disposto che “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Pertanto, nelle more dell’adozione del Profilo di funzionamento e del completo adeguamento del SSN alle disposizioni delle Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS, le istituzioni scolastiche dovranno:

  • procedere alla compilazione dei modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n.
    153/2023);
  • limitatamente alle scuole statali, procedere alla compilazione dei medesimi modelli PEI informatizzati, utilizzando le nuove funzionalità nella Partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti (ANS).

Nuovi chiarimenti

In data 28 maggio, il MIM ha pubblicato un’integrazione, chiarendo che le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1. Infatti, la

La nota del 24 maggio infatti precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, conseguentemente non è possibile procedere alla compilazione delle tabelle C e C1.