Sulla base delle condizioni di disabilità di cui abbiamo accennato in un articolo precedente, è redatto il profilo di funzionamento secondo i criteri dettati dalle linee guida del 14 settembre 2022 resi operativi a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Il profilo di funzionamento, introdotto dal decreto 66 del 2017, subentra alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale previsti dalla normativa preesistente, ne integra le informazioni con ulteriori elementi coerenti con il modello descrittivo del funzionamento alla base di ICF; è propedeutico alla predisposizione del PEI nella misura in cui definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.
Nel profilo di funzionamento dovranno emergere in modo dettagliato non solo la capacità del soggetto di interagire con i fattori ambientali con riferimento alle attività apprenditive, comunicative, relazionali e di autonomia personale e sociale; ma anche se e quanto i suddetti fattori a disposizione del soggetto siano sufficienti e adatti per superare le eventuali difficoltà nelle attività preposte o se, al contrario, le peggiorano.
Il profilo inoltre deve prendere in esame i punti di forza del soggetto in età evolutiva insieme con altre informazioni utili alla definizione del PEI (Piano educativo individualizzato) e del Progetto individuale.
Il profilo di funzionamento è strutturato nelle seguenti sezioni:
Sezione 1: Dati identificativi e anagrafici del soggetto;
Sezione 2: Elementi clinici contenenti
Sezione 3: Punti di forza del soggetto
Specifici punti di forza del soggetto (attitudini, interessi, motivazioni, talenti, consapevolezza, perseveranza, resilienza, curiosità, etc.) e ulteriori informazioni utili relative al soggetto.
Sezione 4: Elementi attinenti alla descrizione del funzionamento
Descrizione dell’entità delle difficoltà in termini di capacità di prestazione nelle attività apprenditive, comunicative, relazionali e di autonomia personale e sociale.
Il Profilo di funzionamento è redatto, con la collaborazione dei genitori del soggetto disabile e del soggetto disabile nella massima misura possibile, da un’unità di valutazione multidisciplinare nell’ambito del SSN, composta, da:
• uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
• almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente territoriale di competenza.
Vi partecipano inoltre il dirigente scolastico e/o il coordinatore della scuola paritaria ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto il soggetto.
Il Profilo di funzionamento ai fini dell’inclusione scolastica è aggiornato al passaggio di ogni grado d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
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