Il personale docente può, annualmente, fare richiesta al proprio dirigente scolastico di autorizzazione alla libera professione o al conferimento di incarichi retribuiti che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel produrre l’istanza occorre fare riferimento al regime delle incompatibilità previsto dall’art. 508 del D.lgs. 297/94, nonché dall’art. 53 del D.lgs. 165/01 così com’è stato novellato dalla Legge 190/2012
Per i docenti di discipline giuridiche: vale l’autorizzazione alla libera professione forense prevista dalla legge 247/12 art. 19, che si applica però solo ai docenti di università o di scuole di II grado che insegnano diritto. Per i docenti di scuole di I ciclo è prevista l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, salvo che si sia iscritti all’albo da prima del 2/2/13, data di entrata in vigore della legge 247/12. Resta ferma l’incompatibilità in caso che il docente/avvocato assuma cause in cui è coinvolta l’amministrazione scolastica di appartenenza.
Sulla questione è intervenuto anche l’USR della Puglia che con propria nota nr.0013328 del 20/09/2020 a firma del Direttore dell’USR pugliese, dott. Vincenzo Melilli, ha inteso fornire chiarimenti ai dirigenti scolastici della regione Puglia tenuti alla valutazione delle richieste di autorizzazione alla libera professione da parte del proprio personale docente.
Nella nota si fa riferimento alla nota ministeriale n. 1584 del 29/07/2005 che ribadisce che Il personale docente può, dunque, essere autorizzato dal dirigente scolastico allo svolgimento di una libera professione, ossia di un’attività lavorativa di carattere prettamente intellettuale posta in essere senza vincoli di subordinazione e con ampia discrezionalità tecnica, anche indipendentemente dall’iscrizione ad albi o elenchi, a condizione che l’esercizio della stessa non rechi pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto
La nota prosegue con le specifiche considerazioni relative alla professione forense, specificando, in aggiunta a quanto detto nel secondo capoverso del presente articolo che più recentemente, l’art. 19 della L. 247/2012 recante la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, in accordo con la disciplina sopra menzionata, statuisce che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Proprio con riguardo alla professione forense la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26016 del 17 ottobre 2018, ha avuto modo di precisare l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta ai dirigenti scolastici nell’esercizio del potere di autorizzazione loro attribuito dal sopra menzionato art. 508 del d.lgs. 297/1994.
In particolare, nella pronuncia citata la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva, nel caso oggetto di giudizio, vincolato la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero-professionale al divieto di patrocinare cause a favore o contro l’amministrazione di appartenenza.
La Cassazione ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: “per effetto della mancata disapplicazione del co. 58 bis dell’art. 1, del d.lgs. n. 662/1997 (introdotto con la I. n.140/1997) da parte dell’art. 1, c. 1 della I. n. 339/2003, all’amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell’assunzione del patrocinio legale, da parte dell’insegnante che ivi presti servizio, nonché l’individuazione delle attività che, in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all’assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte”.
È opportuno rilevare, per quanto attiene agli effetti delle pronunce della Corte di Cassazione, che le stesse assumono una funzione nomofilattica, cioè il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12) riconosce, appunto, alle predette pronunce.
Dalla sopra riferita ricognizione normativa e giurisprudenziale emerge, dunque, la necessità per i dirigenti scolastici chiamati ad esaminare le richieste di autorizzazione alla libera professione del docente di valutare, con attenzione ed in concreto, gli eventuali pregiudizi che lo svolgimento della libera professione potrebbe arrecare agli interessi dell’Amministrazione, evitando in via preventiva ogni possibile conflitto tra i privati interessi del dipendente pubblico e le superiori istanze di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione che il docente è tenuto ad osservare e preservare nell’espletamento delle proprie funzioni.
La nota si conclude con l’invito ai dirigenti scolastici ad acquisire, nel corso dell’istruttoria sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, una dichiarazione con cui il docente si impegna a rispettare i vincoli posti dalla disciplina legislativa e a vigilare sul rispetto di tali norme, la cui violazione può assumere rilievo disciplinare tanto con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, quanto con riguardo, nel caso degli avvocati, ai precetti della deontologia forense.
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