Con la sentenza n. 189/2017 il Tribunale di Novara ha confermato il consolidato orientamento dei giudici di merito nel dichiarare l’incompetenza del Dirigente Scolastico a irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per il personale docente.
Lo scrive “Diritto Scolastico che riporta la sentenza del tribunale di Novara e la nota esplicativa del legale che ha condotto la causa: “Ai sensi dell’art. 55 bis del T.U. sul pubblico impiego quindi, la competenza del dirigente scolastico è limitata alle infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l’irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.
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Per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni in quanto l’art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della “sospensione dall’insegnamento fino a un mese”; previsione che radica la competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis citato, con applicazione delle norme procedimentali ivi previste e di termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma 2.”
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