Incontro al Miur sul Tfa ordinario, riservato e prossimi concorsi

1.TFA ORDINARIO
 
Tfa (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso, di esclusiva competenza dell’università, per cui è attualmente prevista la presentazione delle domande
 
Si è discusso, in pratica, di alcuni aspetti applicativi delle procedure attivate, con scadenza fissata al 4 giugno 2012 e in particolare su:
 
necessità di una proroga, seppur limitata, per la presentazione delle domande. Ciò sia alla luce della tragica situazione di alcuni territori per le note calamità naturali, sia per le difficoltà da parte del CINECA e delle università di ricezione delle domande che si sono concentrate negli ultimi giorni anche alla luce delle aspettative del “Tfa riservato”;
validità per “ambiti disciplinari”; è stata data risposta positiva in coerenza con le procedure attivate sia per le Ssis che per altri casi. Resta inteso che gli aspiranti che vorranno fruire della possibilità di accedere alla prova scritta ed orale per le classi di concorso dell’ambito dovranno pagare due volte la quota di iscrizione;
in relazione alla frequenza ai corsi, dopo il superamento delle prove, è stato confermato ovviamente che , in caso di superamento delle stesse per più classi di concorso, l’aspirante dovrà optare per una soltanto.
 
sono state rimandate a prossimi incontri ulteriori tematiche non di immediata attualità, quali, ad esempio quelle relative:
 
• all’eccessivo onere economico di cui vengono caricati gli aspiranti
• all’”incompatibilità” di frequenza nello stesso anno accademico di due percorsi universitari (ad esempio un master e il Tfa), si è convenuto che questa sarà riferibile all’anno accademico 2012/13 di effettivo svolgimento del corso Tfa; quindi, in caso di attivazione di corsi Tfa riservati il docente opterà a suo tempo per quale percorso intende utilizzare;
• alla possibilità di effettuazione del tirocinio in ambito territoriale diverso da quello dell’università di frequenza del Tfa e, più in generale, di poter svolgere attività di insegnamento contestualmente alla frequenza al corso Tfa
 
Tfa (art. 15 decreto n. 249/2010) per le classi di concorso per cui non è prevista l’attivazione
I rappresentanti dell’Amministrazione non hanno, neppure in questa occasione, potuto fornire alcun chiarimento al riguardo, se non ribadire che: per alcune, attivabili, non vi è stata alcuna disponibilità da parte delle università, mentre per altre, stante la situazione degli organici, non è possibile prevederne l’effettuazione.
 
Tfa (art. 15 decreto n. 249/2010) per le classi di concorso non ancora attivate di competenza delle istituzioni Afam o di università ed Afam
Anche su questo argomento i rappresentanti dell’Amministrazione si sono impegnati a sollecitare l’avvio delle procedure relative a questa articolazione del Tfa, in modo che i corsi relativi si svolgano entro il prossimo anno scolastico.
 
Percorsi formativi (art. 15 – comma 16 del decreto 249/2010) per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.
I rappresentanti del Miur hanno comunicato che sono in atto contatti con i rappresentanti delle università per superare le difficoltà sollevate in un recente passato e che vi sono fondate speranze di poter avere risposte positive a breve.
 
2.TFA “SEMPLIFICATO-RISERVATO” per coloro che sono in possesso di determinati requisiti di servizio
 
I rappresentanti dell’Amministrazione hanno informato che, dopo gli approfondimenti sul piano giuridico-normativo, si è arrivati alla conclusione che l’unica strada percorribile si basa su una modifica “regolamentare” del D.M. n. 249/2010 che introduca, come fase transitoria per chi è in possesso di determinati requisiti di servizio, un “Tfa semplificato” basato sulla costruzione di un percorso con moduli aggiuntivi a quelli dei Tfa attivati e, quindi, solo relativamente alle classi di concorso man mano attivate o, per la scuola dell’infanzia e primaria, solo in parallelo a quelli ordinari che dovranno essere attivati. Non saranno previste né prove di accesso né contingenti numerici, ma solo l’acquisizione di crediti formativi.
Secondo questa proposta questo percorso abilitante si attiverebbe con gradualità nel tempo, e solo man mano che si procederà all’attivazione del Tfa “ordinario”.
In relazione ai requisiti di ammissione, la proposta dell’Amministrazione, con una serie di motivazioni, è stata la seguente:
– tre anni di servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, ivi compreso il servizio sul sostegno. Per chi avesse il requisito per più opzioni, ne dovrà scegliere una soltanto;
– il periodo temporale entro il quale possedere i requisiti di servizio, dopo un’iniziale tentativo di inaccettabile riduzione dell’arco temporale agli ultimi quattro anni, si è tornati a ipotesi avanzate in precedenti riunioni; dovrebbe, quindi, essere quello compreso tra l’anno scolastico 1999/2000 e il 2011/12 compreso.
 
Alla fine del percorso vi sarebbero le prove finali, sempre presso l’università di frequenza.
E’ stato promesso l’invio di una bozza di testo scritta per i prossimi giorni.
 
RECLUTAMENTO CON PROCEDURA CONCORSUALE
Su questo argomento vi è stata una comunicazione della delegazione del Miur che ha informato che il Ministro ha attivato la richiesta di autorizzazione a bandire il concorso, secondo le procedure vigenti, limitatamente a quelle regioni e a quei segmenti scolastici ove vi siano posti vacanti e, ovviamente, con riferimento solo al 50% delle disponibilità.
Il bando avrà come riferimento gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 e la consistenza di complessivi 11.892 posti.
Ad autorizzazione avvenuta verranno attivate le procedure per la definizione del bando. 

Si veda al riguardo anche la posizione dell’Anief

Infine, stante la situazione sopra descritta, in particolare, in relazione alle incertezze sia normative e temporali che dei requisiti necessari per l’eventuale attivazione e partecipazione del “Tfa semplificato-riservato”, pare opportuno rinnovare l’invito al personale non abilitato di iscriversi al Tfa ordinario.
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