Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è illegittimo “nella parte in cui non prevede che il decreto sia adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni”.
Questo in sintesi il giudizio della Corte costituzionale emesso con la sentenza n 279 del 7 luglio 2005, depositata in cancelleria il 15 luglio 2005.
Questo in sintesi il giudizio della Corte costituzionale emesso con la sentenza n 279 del 7 luglio 2005, depositata in cancelleria il 15 luglio 2005.
La suprema Corte era stata interpellata dalle regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia nel maggio del 2004.
Le regioni con il loro ricorso lamentavano la violazione degli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione da parte del Governo e del Ministro della Istruzione con l’emanazione del decreto 59/2004, attuativo della legge delega di riforma della scuola n. 53/2003. Secondo le regioni ricorrenti il governo avrebbe regolato la materia “non solo nelle sue norme generali, ma anche negli aspetti di dettaglio, come se le regioni fossero prive di qualsiasi significativa competenza in materia di istruzione”.
Nello stesso ricorso le regioni avevano contestato le scelte ministeriali sull’anticipo dell’età per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria, prevedendo “l’iscrizione anticipata, a regime (art. 2), senza attendere l’esito della sperimentazione, con ciò eccedendo la delega e violando le competenze costituzionali delle regioni in materia di scuole dell’infanzia, in quanto l’anticipazione è prevista d’autorità, senza alcuna possibilità per le regioni stesse di intervenire nel relativo processo decisionale”. Su tale problematica la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
In dettaglio i rilievi di incostituzionalità riguardano:
a) “l’articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui dispone che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in tema di anticipazione dell’età di accesso
alla scuola dell’infanzia sia adottato «sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia
(ANCI)» invece che sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni”;
b) “l’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in tema di anticipazione dell’età di accesso alla scuola primaria sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni”;
c) “l’articolo 15, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto ex art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), in tema di incremento di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni”.