Per poter richiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ordinari è necessario:
avere un’anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di cessazione dal lavoro
avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
La domanda va presentata entro il 68° giorno dal licenziamento.
L’indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni), salvo l’eventuale intermittenza prevista dalla convenzione con l’INPS se sarà confermata per il prossimo anno scolastico. Essa è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.
Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria decade:
nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda)
nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (collaborazione occasionale o CO.CO.CO.).
In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare attenzione a questa clausola nel caso siano chiamati a svolgere, nei mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi. Per i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente servizio, si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi finanziamenti o con le risorse del Fondo d’Istituto e quindi non produce effetti sull’indennità di disoccupazione, mentre eventuali scrutini integrativi prevedono la stipula di un nuovo contratto e quindi occorre prestare attenzione che non si superino i 5 giorni.
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