Attualità

Indennità di disoccupazione Naspl, compatibilità con borse di studio, stage e borse lavoro

La circolare INPS dello scorso 23 novembre fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle attività lavorative con l’indennità di disoccupazione NaspI.
In apertura, la circolare ricorda le istruzioni precedenti, contenute nelle circolari INPS circolari n. 94 e n. 142 del 2015: con la prima vengono, fornite le prime istruzioni operative confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.

La circolare n. 142 del 2015 ha precisato invece il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal d.l. n. 25 del 2017 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.
Tra le varie questioni, viene stabilito che in caso di lavoro intermittente (senza indennità di disponibilità) di un fruitore di NASPI, quest’ultima viene sospesa per le giornate dove  vi è prestazione lavorativa e, in ogni caso, in applicazione di quanto affermato dall’art. 9, comma 2, del D.L.vo n. 22/2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro nel caso in cui questo non superi il limite degli 8.000 euro annui.

Indennità di disoccupazione con borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Intanto, ci occupiamo delle compatibilità dell’indennità NaspI con borse di studio, stage e tirocini.
A tal proposito, l’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.
Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale – pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente – non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) – essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 – trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.

Circolare Numero INPS Disoccupazione 174 Del 23 11 2017

Fabrizio De Angelis

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