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Indennità integrativa speciale per lo straordinario solo a decorrere dal 2003

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“In tema di trattamento economico del personale docente del Ministero della pubblica istruzione, l’articolo 70, comma 1, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 (che richiama il Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 88, comma 4, limitatamente al mero criterio di calcolo) va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo e’ determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’articolo 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione dell’indennità integrativa speciale”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21799 del 15 ottobre 2014, dando ragione al Miur riguardo alla richiesta di una docente che aveva proposto domanda nei confronti del Ministero di accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso relativo alle ore eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, dal 1° ottobre 2001 al 31 agosto 2001, computando nel trattamento economico anche l’indennità integrativa speciale, e operando il ricalcolo della tredicesima mensilità.

Per la Suprema Corte, il citato articolo 70 del CCNL del 1995 sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti.

Tale interpretazione è anche supportata dalla diversa regolamentazione collettiva intervenuta nel luglio 2003, con il CCNL 24 luglio 2003 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 ha espressamente previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare. Tale data costituisce il discrimine temporale, fissato dalle parti collettive, per l’inclusione, o meno, dell’indennità in esame nel trattamento retributivo delle ore d’insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo.