L’Inps, con circolare n. 87 del 8 luglio 2005, comunica che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lett. a, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modifiche, dalla legge n. 80 del 14/5/2005, sono state apportate variazioni alla durata del trattamento ordinario di disoccupazione, con requisiti normali, in pagamento dal 1/4/2005 al 31/12/2006.
La durata è elevata a sette mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a dieci mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni (si considera la data di cessazione del rapporto di lavoro).
Per le prestazioni dal 1/4/2005 al 31/12/2006, l’indennità spettante è pari al 50% per i primi 6 mesi e al 30% per il settimo mese, per lavoratori con età inferiore a 50 anni.
Per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni è del 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, del 40% per i successivi 3 mesi e del 30% per il decimo mese.
Nei periodi indicati è anche percepito l’assegno al nucleo familiare secondo le norme in vigore.
La contribuzione figurativa viene calcolata, rispettivamente, nel limite massimo di 6 e 9 mesi e non più fino al settimo e decimo mese.
Per la fruizione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali occorre possedere: almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; una contribuzione di almeno cinquantadue settimane nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio.
La durata è elevata a sette mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a dieci mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni (si considera la data di cessazione del rapporto di lavoro).
Per le prestazioni dal 1/4/2005 al 31/12/2006, l’indennità spettante è pari al 50% per i primi 6 mesi e al 30% per il settimo mese, per lavoratori con età inferiore a 50 anni.
Per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni è del 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, del 40% per i successivi 3 mesi e del 30% per il decimo mese.
Nei periodi indicati è anche percepito l’assegno al nucleo familiare secondo le norme in vigore.
La contribuzione figurativa viene calcolata, rispettivamente, nel limite massimo di 6 e 9 mesi e non più fino al settimo e decimo mese.
Per la fruizione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali occorre possedere: almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; una contribuzione di almeno cinquantadue settimane nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio.