Con l’entrata in vigore del “decreto del fare” segreterie scolastiche e dirigenti dovranno prestare particolare attenzione alle scadenze dei procedimenti amministrativi che riguardano insegnanti, personale Ata, famiglie e alunni.
L’articolo 27 contiene infatti una serie di disposizioni in materia di “Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento” che non lasciano scampo.
La norma stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni (scuola compresa) avranno l’obbligo di corrispondere ai soggetti interessati un indennizzo di 50 euro al giorno (fino ad un massimo di 2.000 euro) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
L’unica eccezione riguarda i concorsi pubblici.
Va osservato che l’indennizzo è dovuto per il “solo ritardo” e non già per l’eventuale danno subito dall’interessato che invece potrà essere liquidato a parte ma solo a seguito di procedimento giudiziario aperto a richiesta di parte.
Questo significa che il genitore o l’insegnante che rivolge un’istanza o formula una richiesta alla direzione della scuola e non ottiene riscontro entro i termini previsti dalla legge 241/90 (in genere 30 giorni) ha titolo ad ottenere l’indennizzo.