Nelle indicazioni date dal Ministero in merito al conferimento delle supplenze a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici, assume particolare rilevanza la disposizione prevista dall’art. 41 del CCNL/ scuola del 2018 che elimina la dicitura “fino all’avente diritto” e obbliga a inserire nel contratto la data in cui termina la supplenza.
Il personale scolastico dal momento in cui sottoscrive un contratto a tempo determinato, opportunamente perfezionato dal D.S., ha diritto agli istituti dell’aspettativa e del congedo secondo quanto previsto dal CCNL.
Differimento presa di servizio
Il personale scolastico per i seguenti casi (maternità, malattia, infortunio o altro), può chiedere il differimento della presa di servizio, tenendo conto quanto segue:
- La mancata presa di servizio va sempre giustificata, pena la decadenza dalla nomina, conseguentemente avrà diritto alla decorrenza giuridica dalla sottoscrizione del contrato ed economica dal giorno in cui assume servizio; fatta eccezione per la maternità il cui differimento non comporta l’eliminazione degli effetti economici.
Servizio part-time
Il personale scolastico può prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale, tenendo conto di quanto segue:
- Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto, e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
- Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, alla costituzione di posti a tempo pieno, anche se tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Per i contratti Part-time si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali a esaurimento.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
Continuità nelle supplenze
- Qualora a un primo periodo di assenza del titolare ne dovesse conseguire un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
- Qualora il titolare sia assente in un’unica soluzione 7 giorni prima dell’inizio di un determinato periodo di sospensione delle lezioni e 7 giorni dopo il termine di detto periodo di sospensione, la supplenza spetta per l’intera durata dell’assenza del titolare e al supplente spetta il trattamento economico e il riconoscimento come azianità di servizio per tutto l’intero periodo compreso le domeniche e i giorni festivi. (es. se un calendario scolastico prevede l’interruzione delle lezioni nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 3 gennaio, affinché la supplenza sia confermata allo stesso docente supplente è necessario che il titolare sia assente dal 15 dicembre al 11 gennaio).
- Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica