Nelle indicazioni date dal Ministero in merito al conferimento delle supplenze a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici, assume particolare rilevanza la disposizione prevista dall’art. 41 del CCNL/ scuola del 2018 che elimina la dicitura “fino all’avente diritto” e obbliga a inserire nel contratto la data in cui termina la supplenza.
Il personale scolastico dal momento in cui sottoscrive un contratto a tempo determinato, opportunamente perfezionato dal D.S., ha diritto agli istituti dell’aspettativa e del congedo secondo quanto previsto dal CCNL.
Il personale scolastico per i seguenti casi (maternità, malattia, infortunio o altro), può chiedere il differimento della presa di servizio, tenendo conto quanto segue:
Il personale scolastico può prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale, tenendo conto di quanto segue:
Per i contratti Part-time si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali a esaurimento.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
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