Con riferimento al D.M. 886 dello dicembre 2014 il Miur ha trasmesso, con Nota prot.n. 18851 dell’11 dicembre 2014, le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015 e per il conseguente accesso al trattamento pensionistico.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse da parte del personale Dirigente scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione devono essere presentate esclusivamente tramite POLIS “istanze on line”. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea, così come il cartaceo è la modalità di presentazione per il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, che dovranno presentare le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 15 gennaio 2015.
Le domande di pensione, invece, dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
Chi potrà andare in pensione con le regole ante Fornero?
Tutti coloro che hanno maturato i requisiti seguenti, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dallo gennaio 2012.
Quindi il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2015 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.
Pensione di anzianità
I requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue inoltre, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.
Pensione di vecchiaia
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva a131 dicembre 1992) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Chi può andare in pensione con i nuovi requisiti?
Per il personale che non rientra nelle fattispecie di cui sopra, per l’anno 2015 le regole da applicarsi sono le seguenti:
Pensione di vecchiaia
Il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2015, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Pensione anticipata
Si può conseguire, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento. Per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
Opzione donna
Le lavoratrici possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
I requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Cessazioni dei Dirigenti scolastici
Non vale il termine del 15 gennaio per le domande da parte dei Dirigenti scolastici, ma resta confermata la scadenza del 28 febbraio stabilita dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
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