L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato sul proprio sito una circolare riguardante le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La normativa in materia di salute e sicurezza e in particolare modo la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è declinata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, e diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori.
INL Lett. Circ. N. 3 2017 Sorveglianza Sanitaria
L’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008.
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