Sono sempre più frequenti i casi di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Non sempre si tratta di situazioni facili da gestire, anche perché spesso le separazioni tra coniugi non sono pacifiche.
Le scuole devono però sapere come comportarsi ed è per questa ragione che il Miur ha appena diffuso la Nota prot. 5336 del 2/09/2015, recante “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
la circolare si è resa necessaria per via delle numerose segnalazioni pervenuteriguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006 relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”.
Nel ricordare che si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette “famiglie di fatto” (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni, il Ministero fa presente che la suddetta legge 54 stabilisce che la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
In particolare, l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Questo salvo alcuni casi specifici, come i figli nati fuori dal matrimonio, la lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento esclusivo ad un genitore.
A titolo esemplificativo, il Miur segnala alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:
Inoltre, il Miur suggerisce in quei casi in cui per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
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