La normativa sulla sicurezza definisce che all’interno di una scuola è obbligatoria la presenza di un Responsabile per il Servizio di Protezione e Prevenzione, in tal senso il comma 3 dell’articolo 2 del DM 382/98 definisce che la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:
- Personale interno all’unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all’attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
- Personale interno all’unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
- Personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
Inoltre il comma 4 dello stesso articolo dice: Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell’opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l’azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all’uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l’autorità scolastica competente per territorio.