Con un’ampia circolare indirizzata ai dirigenti scolastici il Capo Dipartimento del Ministero Max Bruschi interviene sulla controversa questione delle responsabilità dei dirigenti scolastici connesse con la gestione dell’emergenza Covid-19.
La disamina svolta dal Ministero è particolarmente accurata e passa in rassegna le diverse norme giuridiche che regolano il tema a partire dall’articolo 2087 del Codice civile secondo cui il datore di lavoro “è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il problema è legato anche alla previsione delle norme più recenti in materia in quanto l’art. 42, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 ha chiarito che “l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.
La circolare chiarisce anche che il fatto che il riconoscimento dell’infezione da Covid come infezione contratta sul luogo di lavoro non implica automaticamente una responsabilità penale o civile del dirigente scolastico che è sempre comunque legata ad un comportamento doloso o colposo.
In sintesi – si legge ancora nella circolare – il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei dirigenti scolastici)”.
“In sostanza – conclude il Ministero – i dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoroapplicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione”.
Antonello Giannelli, presidente nazionale dell’Associazione nazionale presidi, commenta così la notizia: “Sulla materia, considero un importante passo avanti l’introduzione dell’articolo 29-bis del DL 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 40/2020. Tale articolo rivede, attenuandola, la responsabilità datoriale civile. Ritengo però necessario intervenire anche sul profilo penale, depenalizzando la colpa lieve per imperizia”.
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