Interessante sentenza del TAR Abruzzo, del 26 maggio 2022, che fa chiarezza sul diritto in capo alle OO.SS. di acquisire ogni informazione utile in forma disaggregata sui nominativi dei docenti e del personale scolastico che hanno ricevuto compensi dal fondo di istituto ed alla documentazione sugli incarichi conferiti ai docenti singolarmente ed alle quote ad essi erogate per lo svolgimento dell’incarico.
La sentenza scaturisce dal ricorso proposto dal coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti di Teramo prof. S. Mancinelli che chiedeva di accedere nei termini e nelle forme di cui alla Legge 241/1990 anche al fine di salvaguardare gli interessi statutari nonché la sfera giuridica del corpo docente, ai documenti sia:
1. dei nominativi che hanno ricevuto compensi attinti dal FIS dell’istituto controparte;
2. degli incarichi afferenti al FIS singolarmente conferite a ciascun docente e la correlativa quota del FIS erogata a ciascun docente per lo svolgimento dei relativi incarichi.
Il suddetto ricorso è stato ritenuto fondato nel merito:
primo perché il CCNL riconosce ai sindacati un diritto all’informazione diretto concreto ed attuale, quale presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Sono titolati alla verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva;
secondo, ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali di verifica la documentazione contenete i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata non sono ritenute sufficienti. Un’ostensione parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. Detta interpretazione è avvalorata da una sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 20 luglio 2018, n° 4417 che afferma “le OO.SS. siano parte del complesso procedimento di formazione del FIS …, quindi hanno diritto a conoscere tutti i documenti delle procedure di formazione, accesso, ripartizione, e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza alcuna riduzione della massa documentale”.
I sindacati sono parte del procedimento di formazione e di ripartizione del FIS, quindi vantano una legittimazione ed un interesse nel conoscere ogni particolare della procedura stessa onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale. Di fronte a tale interesse, la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito di somme dal FIS si attenua.
Per tale motivo il TAR Abruzzo ordina, con la suddetta sentenza, al dirigente scolastico l’esibizione dei documenti richiesti, quindi corredati di tutti i nominativi, entro i 30 giorni dalla notifica della sentenza.
Nella sentenza si specifica che anche per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per la valorizzazione del personale e per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola-Lavoro, deve essere riconosciuta la legittimazione dei sindacati all’accesso degli atti documentali, compresi i nominativi e le cifre singolarmente assegnate. Negare l’accesso a questi atti è ritenuto, da una chiara giurisprudenza (Consiglio di Stato, giudice del Lavoro e TAR), un atto pienamente illegittimo.
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