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Informativa ai sindacati, il TAR Abruzzo ordina al ds di consegnare gli atti con i nominativi: tutto fermo in attesa del Consiglio di Stato

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo precisazioni in merito all’articolo “Informativa ai sindacati, il TAR Abruzzo ordina al ds di consegnare gli atti con i nominativi del personale”, in relazione alla sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo – Sezione Prima – n. 208 del 2022 (Reg. Ric. n. 214 del 2021), circa l’ostensione dei nominativi dei docenti che hanno ricevuto delle risorse del fondo di istituto (FIS).

Si comunica che la sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo – Sezione Prima – n. 208 del 2022 , riguardante l’ostensione dei nominativi dei docenti che hanno ricevuto delle risorse del Fondo di Istituto (FIS), è stata appellata al Consiglio di Stato con istanza di sospensione dell’esecutorietà.

A tal proposito, il Consiglio di Stato – Sezione Settima – con decreto monocratico n. 3228/2022 (Reg. Ric. n. 5594/2022) dell’8 luglio 2022 ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche ritenendo sussistenti i requisiti di estrema gravità ed urgenza e , per l’effetto, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, poiché “…il ricorso solleva delicate questioni inerenti ai rapporti tra accesso e protezione dei dati personali che richiedono quanto meno l’approfondimento in sede cautelare collegiale” e “…l’immediata esecuzione della sentenza appellata, determinato l’ostensione definitiva dei dati richiesti, arrecherebbe un vulnus definitivo alle esigenze di riservatezza fatte valere nell’atto di appello”.

Successivamente, il Consiglio di Stato – Sezione Settima – nella camera di consiglio del 26/07/2022  ha adottato l’ordinanza n. 3790/2022 (Reg. Ric. n. 5594/2022) con cui ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata , confermando il decreto cautelare n. 3228/2022,  e statuendo che in attesa della decisione nel merito , fissata per il 04/10/2022, “…per preservare la res adhuc integra, l’esecutività della sentenza appellata debba, dunque, essere sospesa…”.

Alla luce di tali provvedimenti giurisdizionali, nelle more della decisione nel merito l’esecutività della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo n. 208 del 2022 è sospesa e, pertanto, è congelato l’ordine di esibizione dei nominativi richiesti incombente sul Dirigente Scolastico.

Il DIRIGENTE Massimiliano Nardocci

Redazione

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