Il giudice del lavoro del tribunale di Frosinone, in una recente sentenza del 12 ottobre 2021, ritiene antisindacale il comportamento del dirigente scolastico che non consegna ai sindacati la documentazione della distribuzione del FIS in forma individuale con tabella nominativa di ogni singolo docente e personale Ata.
Il ricorso del 2020
Tale sentenza, emessa dal Tribunale di Frosinone, sezione del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nasce da un ricorso ex art. 28 legge 300/70 fatto dalla FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS e GILDA INSEGNANTI della provincia di Frosinone, nel quale veniva contestato ad un dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo un comportamento antisindacale per non avere fornito, in fase di informazione successiva, la documentazione della distribuzione del Fondo d’Istituto in forma individuale con i nomi dei percettori delle quote di FIS.
Il giudice in via cautelare aveva richiesto alla dirigente scolastica di fornire ai sindacati l’elenco con i nominativi del personale che aveva svolto prestazioni aggiuntive e le cifre destinate dal fondo di Istituto ad ogni singolo lavoratore. La dirigente si era limitata a presentare ai sindacati le informazioni relative ai compensi aggiuntivi per dati aggregati.
La dirigente non ha comunicato le somme erogate singolarmente ad ogni docente per difetto di una formale richiesta di accesso agli atti e di valide e specifiche motivazioni, nonché per il dovere della D.S. di contemperare le esigenze di trasparenza di cui alla Legge 241/1990 con la tutela della privacy di tutti i docenti.
Essenzialmente i sindacati hanno impostato il loro ricorso su alcune norme contrattuali del CCNL scuola 2016-2018, in cui all’art. 5 è scritto, con assoluta chiarezza, che “Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7″.
Altro punto sollevato dai sindacati al giudice è l’art. 9 del Contratto Integrativo Regionale (Lazio) concernente le relazioni sindacali e i criteri e le modalità per il loro svolgimento a livello regionale e territoriale per il comparto scuola del 25 luglio 2019, ove è chiarito che “Non costituisce violazione della normativa a protezione della privacy ma strumento di verifica delle modalità di attuazione del contratto decentrato di istituto, la consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, che ne acquisiscono la relativa responsabilità, dei prospetti riepilogativi dell’attribuzione del salario accessorio a disposizione dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.
Sentenza del giudice
Nella sentenza del giudice del Tribunale di Forsinone, si definisce legittima la richiesta delle OO.SS. di conoscere i dati relativi all’utilizzo delle risorse del Fondo di istituto in forma individuale, e non aggregata. Non solo il giudice definisce legittima la richiesta di conoscere i nominativi del personale che percepisce il fondo di istituto, ma la considera giustificata, costituendo un necessario presupposto per l’espletamento dei compiti demandati al sindacato. Il giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone rigetta il ricorso in opposizione del Miur che rivendicava ragioni di privacy per giustificare la mancata consegna ai sindacati dei dati individuali e ordina al dirigente scolastico di consegnare ai sindacati tutti gli elementi possibili per sapere a chi sono stati pagati i compensi accessori.