Il Tribunale del lavoro di Catanzaro, a seguito di un ricorso della Federazione Gilda Unams, ha accertato il comportamento antisindacale di un Dirigente scolastico che non aveva presentato un’informazione successiva dettagliata.
Con un ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970, la Federazione Gilda Unams di Catanzaro aveva chiesto l’accertamento della antisindacalità della condotta datoriale, consistita nell’aver fornito in maniera insufficiente l’informazione successiva prevista dall’art. 10 del Contratto collettivo integrativo di Istituto per l’a.s. 2018/2019.
In buona sostanza un Dirigente Scolastico di un Istituto Professionale della provincia di Catanzaro avrebbe ritenuto sufficiente dare ai sindacati un’informazione successiva priva di nominativi, senza dati particolareggiati ma con i soli dati aggregati.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Anna Maria Torchia, nelle righe dell’ordianza del 30 giugno 2020 che decreta l’antisindacalità del Dirigente scolastico, fa emergere che in merito a controversie di questa natura è sopravvenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 4417/2018, avente ad oggetto il diritto di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 da parte di una associazione sindacale nei confronti di una istituzione scolastica, con particolare riguardo alla documentazione relativa alla gestione delle elargizioni attinte dal fondo di istituto.
Come è stato evidenziato da recente giurisprudenza, è scritto nel decreto del Tribunale di Catanzaro, “malgrado i due istituti (il diritto di accesso e il diritto di informazione) siano evidentemente differenti, deve, peraltro, osservarsi come il giudice amministrativo abbia in quella sede condivisibilmente affermato che le organizzazioni sindacali sono parti (e non terze) rispetto al procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, cosicché esse vantano una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale, e come, corrispondentemente, la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito di somme del Fondo si attenua con riferimento alla possibilità di resistenza in ordine all’accesso sia dei nominativi dei singoli, che alla natura degli incarichi e progetti svolti, sia alla individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro.
Il giudice pur avendo accertato il comportmanto antisindacale del Dirigente scolastico nell’avere offerto un’informazione limitata e non in linea con la normativa vigente, non ritiene esistenti i presupposti di annullamento del Contratto integrativo di Istituto. Il comportamento antisindacale del DS non è motivo valido per annullare il patto contrattuale stipulato, per il triennio 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, tra le RSU e il Dirigente scolastico. La Gilda FGU di Catanzaro chiedeva l’annullamento del Contratto di Istituto, ma il giudice ha respinto questa richiesta compensando tra le parti le spese di lite.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro accertata l’antisindacalità della condotta datoriale descritta in parte motiva, ordina a parte resistente la cessazione del suddetto comportamento e la rimozione dei suoi effetti, fornendo a parte ricorrente l’informazione di cui all’art. 5 Ccnl 29 aprile 2018 e art. 10 del Contratto collettivo integrativo d’Istituto per l’a.s. 2018/2019, con la indicazione specifica dei nominativi del personale docente, amministrativo ed Ata percettore dei compensi elargiti attingendo al fondo d’istituto, dell’indicazione degli importi ricevuti da ciascuno dei medesimi e del titolo dell’attribuzione patrimoniale per l’a.s. 2018/2019; – ordina, altresì, alla resistente di astenersi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti.
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