L’episodio accade alla fine di novembre 2014. Una docente mentre esce da una classe, per entrare, nel cambio di ora, in un’altra sua classe, scendendo le scale scivolose e forse non a norma, rovina a terra, ruzzolando giù per un’intera rampa. Per sua fortuna l’insegnante se l’è cavata con qualche contusione, una grande paura ed una diagnosi che le impone lo stop lavorativo, con riposo e cure, per una settimana.
Avviate tutte le pratiche per infortunio sul lavoro, e fatta, da parte della scuola, la denuncia di sinistro con allegata la relazione dell’accaduto e il referto medico del pronto soccorso, la docente si è sentita tranquillizzata e rassicurata, anche se a scuola avevano cercato di dissuaderla a denunciare il sinistro all’Inail. Ebbene, l’Inail, ovvero l’istituto nazionale che risarcisce gli infortuni sul lavoro, rigetta l’istanza della docente, con la motivazione che la stessa insegna storia e filosofia, e quindi, non facendo uso continuativo di macchine elettriche o di laboratori tecno-scientifici, non sarebbe assicurata.
Infatti la motivazione di rigetto nasce dalla circolare Inail che porta la data del 31 marzo 2003. In tale circolare si specifica che non tutti gli insegnanti hanno tutela assicurativa da parte dell’Ianil.
Sono assicurati con l’Inail tutti quei docenti, ma non si specifica nessuna classe di concorso, che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. La docente di storia e filosofia non utilizzando tali macchine in modo continuativo, non ha diritto, secondo l’Inail, alla copertura assicurativa per l’infortunio causato dalla caduta dalle scale.
Ma con l’introduzione in tutte le aule, comprese quelle in cui opera la docente suddetta, delle lavagne LIM e del pc contenente il collegamento internet per la compilazione del registro elettronico on line, ha ancora senso parlare di docenti assicurati e docenti che non hanno diritto all’assicurazione? Per un semplice sillogismo aristotelico, esistono tutte le premesse per giungere alla chiara conclusione che anche la docente di storia e filosofia, utilizzando tutti i giorni la lavagna interattiva e il pc di classe, ha pienamente diritto alla copertura assicurativa.
In buona sostanza la circolare Inail del marzo 2003, letta oggi, nell’era delle LIM e dei registri elettronici, tutelerebbe tutti i docenti che lavorano in ambienti in cui utilizzano questi strumenti.
Ci piacerebbe sapere dall’Inail e dal Miur, se il caso sopra descritto, con esito di rigetto dell’istanza di infortunio sul lavoro, è stato trattato in modo superficiale e poco corretto.
Inoltre c’è anche il dubbio che le scale da cui è caduta la docente non rispettino gli standard di sicurezza imposti dalla legge, forse, da parte della scuola e dei responsabili della sicurezza, sarebbe opportuno utilizzare di più il buon senso, piuttosto che considerare giusto e corretto il rigetto dell’ istanza di infortunio, operato dall’Inail in applicazione di una circolare datata 2003 e che non è stata opportunamente contestualizzata.