Sulle responsabilità dei docenti in caso di infortuni degli alunni, si è occupata la puntata della Tecnica della Scuola live. A fare chiarezza sulla “culpa in vigilando” del docente è stato l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico:
“La cronaca ogni giorno ci porta notizie di infortuni di alunni avvenuti all’interno delle classi o in generale degli edifici scolastici che determinano ipotesi di responsabilità sicuramente a carico dell’amministrazione scolastica ma che spesso portano a configurare responsabilità di diversa natura, anche a carico dei docenti. Il nostro ordinamento riconosce in capo alla figura dell’insegnante una responsabilità derivante dall’obbligo di vigilanza che deve esercitare nei confronti degli alunni che gli sono affidati”.
“Nel nostro sistema scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, ci sono varie fasce d’età di alunni, dai 4-5 anni ai 18 e naturalmente l’onere di vigilanza e la conseguente responsabilità in capo al docente per omessa o insufficiente vigilanza quando determina un danno è inversamente proporzionale all’età degli alunni. L’ordinamento carica di una responsabilità piuttosto forte il docente perché si parte da una presunzione di responsabilità in capo al docente nel caso in cui dovesse verificarsi un infortunio a carico di un alunno, a meno che il soggetto tenuto alla vigilanza, nel nostro caso il docente, non dimostri che il fatto sia avvenuto in maniera imprevedibile e comunque abbia posto in essere tutte le cautele ritenute idonee, secondo la comune esperienza, ad evitare determinati tipi di eventi”.
“Nonostante questa norma abbia una lettura sia in favore dei soggetti affidati ai docenti sia in favore dei docenti che hanno la possibilità di dimostrare di non essere responsabili, la cronaca ci riporta spesso e volentieri episodi di docenti ritenuti responsabili per piccoli infortuni o grandi tragedie avvenute nelle aule scolastiche. Ricordiamo poco più di un anno fa l’alunno precipitato dalle scale nella scuola a Milano con la docente sottoposta a procedimento penale. Qui si parte dal presupposto di obbligo di vigilanza che è tanto più intenso quanto è minore l’età dell’alunno”.
“Naturalmente nel caso di bambini dell’infanzia o di scuola elementare il livello d’attenzione dovrà essere massimo da parte del docente per evitare che possano verificarsi degli infortuni o che i bambini tra di loro possano farsi del male, anche involontariamente. Man mano che cresce l’età degli alunni, fino ad arrivare alla maggiore età, si richiederà un grado di vigilanza inferiore in capo al docente per via del grado di maturità dell’alunno rispetto all’età che ha. Quindi il sistema congegnato in questi termini, che nel caso di infortunio a carico di un alunno ne risponde in via diretta in sede civile soltanto il ministero dell’istruzione perché il rapporto che si ha tra la famiglia dell’alunno e la scuola è un rapporto che riguarda il ministero dell’istruzione, non direttamente il docente coinvolto nella vicenda”.
“Quando può essere chiamato a rispondere il docente per un episodio per il quale il ministero è stato condannato al risarcimento del danno? Potrà essere chiamato in seconda battuta perché il ministero potrà rivalersi sul docente per i danni che ha dovuto rifondere alla famiglia dell’alunno infortunato solo qualora la condotta del docente sia stata possa in essere con dolo o colpa grave, il docente risponderà in questo caso per danno erariale all’amministrazione scolastica solo se avrà agito con dolo o colpa grave quindi sono esclusi i casi di colpa lieve. Questo in termini generali è una descrizione di massima del concetto di “culpa in vigilando” e delle responsabilità conseguenti che ne derivano”.