Il Miur si è recentemente occupato di una materia che nel corso del tempo ha subito numerose modifiche normative: l’infortunio del dipendente.
Nell’indicare la corretta procedura da seguire in caso di infortunio – dalla comunicazione immediata da parte del lavoratore alla trasmissione della denuncia all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza da parte della scuola – il Miur si occupa anche di un caso particolare di infortunio, cioè quello con responsabilità di terzi.
Nelle ipotesi in cui l’infortunio sia causato da terzi estranei al rapporto di lavoro, il datore di lavoro (nel caso della scuola, il Dirigente scolastico), dovrà esercitare la cosiddetta azione di rivalsa, vale a dire avviare le pratiche per la richiesta risarcitoria alle compagnie di assicurazione e al terzo responsabile, che sarà pari alle somme erogate “a vuoto” al dipendente nel periodo di assenza dal servizio conseguente all’infortunio e al risarcimento del danno eventualmente corrisposto dall’INAIL.
Il tutto deve essere fatto ponendo particolare attenzione al termine prescrizionale, che per gli infortuni verificatisi a causa di circolazione dei veicoli è biennale, quinquennale per le altre tipologie di infortunio, ex art. 2947 c.c. A tal fine, il dirigente procede alla notifica dell’atto interruttivo della prescrizione tramite PEC o tramite raccomandata a.r.
Se in presenza di responsabilità di terzi il dirigente non dovesse porre in essere tutte le misure finalizzate al recupero di tutte le somme pagate nei confronti del responsabile civile, si configurerebbe, a suo carico, un’ipotesi di danno erariale.