Dal 12 ottobre scorso è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione all’Inail anche per gli infortuni di breve durata.
Infatti, ai sensi del decreto 183/2016, il datore di lavoro (quindi anche la scuola) deve “comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni“.
Comunicazione o denuncia?
La differenza sostanziale tra “comunicazione” e “denuncia” è che per gli infortuni brevi si tratta di una semplice comunicazione a fini statistici e informativi, mentre per gli infortuni superiori a 3 giorni è una denuncia necessaria a fini assicurativi.
In entrambi i casi la comunicazione va fatta entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.
Se l’infortunio nasce con una prognosi inferiore ai tre giorni che successivamente, a seguito di ulteriore certificato medico, diventa superiore ai tre giorni, il datore di lavoro dovrà inviare inizialmente la Comunicazione di infortunio e poi, ricevuta notizia del prolungamento di prognosi, la Denuncia di infortunio.
Comunicazione tramite SIDI
Con nota del 20 novembre il Miur ha spiegato come trasmettere la comunicazione tramite SIDI.
Accedendo all’area “Gestione Denunce di Infortunio INAIL” sarà possibile selezionare la tipologia di adempimento amministrativo:
- Comunicazione di Infortunio;
- Denuncia di Infortunio.
In particolare selezionando Comunicazione di Infortunio, sarà possibile procedere con l’inserimento di una nuova comunicazione scegliendo opportunamente, come già previsto per la denuncia, la
gestione “conto stato” oppure la gestione “ordinaria”.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, sarà possibile procedere con l’invio in cooperazione applicativa della comunicazione di infortunio.