La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail.
A ribadirlo è una nota del MI del 5 maggio, che riprende la nota dell’Istituto del marzo scorso “Procedura riguardante la denuncia di infortunio all’Inail per il personale scolastico positivo al SARS-CoV-2”.
Secondo l’Inail, la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.
Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista:
a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.
b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.
Inoltre, c’è da considerare che nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.
Pertanto, l’Inail ritiene che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.
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