La scuola, in caso di incidente ad un alunno fuori dall’edificio, è ugualmente responsabile, perché gli insegnanti hanno l’obbligo sia di assicurarsi che i bambini siano saliti sul bus sia di aspettare i genitori se in ritardo.
Lo ha stabilito, si legge sulle pagine del Sole 24 Ore, “la Suprema corte di cassazione con la sentenza n.21593/2017, depositata” nei giorni scorsi, a seguito della morte di un bimbo investito da un autobus di linea fuori dalla scuola.
“Il tribunale di Firenze aveva dichiarato l’autista del bus, il comune e la scuola corresponsabili dell’incidente (un 40% autista e 20% ciascuno tra comune e scuola), condannandoli a risarcire per il danno subito, il padre, la madre e il fratello della vittima.
{loadposition carta-docente}
La Corte d’appello aveva poi confermato la sentenza ridefinendo le somme riconosciute in primo grado ai genitori del piccolo. I giudici di secondo grado avevano invece rigettato la richiesta di appello presentata dal Ministero dell’istruzione proprio sulla base delle evidenze di responsabilità da parte della preside dell’istituto e dell’insegnante dell’ultima ora emerse nel corso del processo penale. Da qui il ricorso alla Suprema corte da parte del Miur”.
Il punto su cui faceva leva il Miur era quello relativo al fatto che l’incidente si sia verificato all’esterno dell’edificio scolastico dove, secondo la tesi difensiva, «non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico» e quindi in un luogo in cui non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori della scuola o del personale addetto alla vigilanza.
La Cassazione ha invece ribadito che sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico «di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino».
Il controllo e la vigilanza, da parte dell’amministrazione scolastica, dunque, non si sarebbe dovuta interrompere fino a quando «gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto».