Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 le denunce di infortunio non vanno più trasmesse all’autorità di Pubblica Sicurezza.
Infatti, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 ha recato varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, il comma 1, lettera c), dell’art. 21 del decreto ha modificato l’art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965, ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando così il datore di lavoro (istituzioni scolastiche comprese) da tale adempimento. Tale obbligo, ricordiamo, è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Pertanto, a decorrere dal 22 marzo 2016, tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’autorità di P.S. la denuncia di infortunio.